Come è noto, l’ordinamento politico italiano, analogamente a quello di altre democrazie, ha come base, la separazione dei poteri legislativo, giurisdizionale ed esecutivo, introdotta dal pensatore, filosofo e giurista Montesquieu che pubblicò nel 1748 “ lo spirito delle leggi”
La funzione legislativa è attribuita al Parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa, che costituiscono il potere legislativo;
La funzione amministrativa è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere esecutivo;
La funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici, che costituiscono il potere giudiziario.
Ebbene il potere legislativo applica l’autodichia Inteso in senso stretto, come "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti.
Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.
Il Parlamento è pertanto ad esempio sovrano nel ricorrere all'interno della propria amministrazione, le controversie concernenti personale dipendente, senza ricorrere a tribunali esterni.
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